Ordinanza del Sindaco - Prescrizioni Antincendio 2026

Ordinanza Contingibile ed Urgente per il taglio delle erbacce nel centro abitato e nelle zone periurbane.

Data:

19 mag 2026

Descrizione

COMUNE DI THIESI
Città Metropolitana di Sassari
Ordinanza del Sindaco N. 18 in data 19-05-2026

Oggetto:PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DELLE ERBACCE NEL CENTRO ABITATO E ZONE PERIURBANE.


IL SINDACO
PREMESSO che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito si riscontra frequentemente l’invasione della vegetazione proveniente da fondi privati che si riversa sulla sede stradale, compromettendo la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, anche a causa dell’occultamento della segnaletica stradale coperta da erbacce, rovi e arbusti, determinando altresì condizioni di degrado e potenziali problematiche d’igiene pubblica;
PREMESSO altresì che la presenza di vegetazione infestante, sterpaglie e materiale vegetale secco costituisce fattore di elevato rischio per l’innesco e la propagazione di incendi, con possibili gravi conseguenze per la pubblica incolumità il patrimonio ambientale e i beni pubblici e privati;
VISTO l’art. 3 comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 che prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell’ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo;
VISTE le prescrizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale nr. 05/48 del 29/01/2025 – Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 - Aggiornamento 2025, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all’art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, nr. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale nr. 8 del 27 aprile 2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre il periodo in cui vige “lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo”;
DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta de liberazione costituisce l’ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l’annualità 2026;
CONSIDERATO che in diverse parti dell’abitato vi sono proprietà private in stato di abbandono con abbondante presenza di stoppie, fieno, erbacce, piante spontanee nonché insetti che possono provocare allergie, anche gravi, alle persone e creare condizioni di rischio propagazione incendi;
RAVVISATO che i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con strade pubbliche
e di uso pubblico sono tenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie aree, al fine di evitare situazioni di pericolo, degrado e pregiudizio per la collettività;
RILEVATO che occorre intervenire d’urgenza, a carattere preventivo, per la parte di propria competenza, in relazione ai preoccupanti risvolti di ordine sanitario e prevenzione incendi;
OrdinanzaSindaco n.18 del 19-05-2026
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ATTESO che si rende necessario imporre obblighi specifici a carico dei soggetti interessati, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza, igiene e decoro urbano;
VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54;
VISTO l’art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) in cui vige l’obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
Entro il 1° giugno 2026:
Ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, conduttori, amministratori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, di ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
Ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, conduttori, amministratori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
I proprietari, comproprietari, usufruttuari, conduttori, amministratori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
I proprietari, comproprietari, usufruttuari, conduttori, amministratori, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
Ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, conduttori, amministratori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro il 1 giugno 2026 al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l’elevato pericolo di incendio boschivo;
I proprietari e i gestori di elettrodotti devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con linee elettriche attraverso il taglio di rami e/o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, con la caduta od altrimenti, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio di cui all’art. 3. L’abbruciamento di eventuali stoppie, sterpaglie dovrà eseguirsi ottemperando alle norme dell’allegato alla Deliberazione della G.R. n. 17/53 del 04/05/2023 e alle norme sull’emissione in atmosfera;
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Ai proprietari, comproprietari, usufruttuari, conduttori, amministratori, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cortili, giardini, terreni inedificati, aree pertinenziali di fabbricati ricadenti nel territorio comunale, fondi rustici che provvedano alla completa pulizia e manutenzione delle aree medesime mediante potatura di alberi, rami e siepi sporgenti sulle sedi stradali, marciapiedi e passaggi pubblici;
TALI CONDIZIONI di pulizia e bonifica dovranno essere mantenute costanti sino al termine del 31 Ottobre 2026;
AI TRASGRESSORI sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto del 2000, n.267, salvo eventuali e ulteriori provvedimenti;
LE VIOLAZIONI alle “Prescrizioni Regionali Antincendio” saranno punite a norma dell’Art.10 della Legge 353/2000, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.
DISPONE
-
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Thiesi nonché sul profilo dell’ente;
-
Che la presente ordinanza venga trasmessa:

Al Comando Stazione Carabinieri di Thiesi;

Al Comando Provinciale dei VV.FF di Sassari;

All’Ispettorato Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Thiesi;

Alla Protezione Civile di Thiesi.
AVVERTE
Che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni normative, le violazioni alla presente ordinanza comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che, in caso di inottemperanza, il Comune procederà senza ulteriore preavviso all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero coattivo delle somme sostenute a carico degli obbligati;
che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà comportare responsabilità civile e penale qualora dalla condotta omissiva derivino danni a persone, animali, cose o all’ambiente;
Che resta impregiudicata l’applicazione delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sicurezza urbana, prevenzione incendi e protezione civile;
che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna, o, alternativamente, entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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PRECISA CHE
I comproprietari di uno stesso fondo sono tenuti in solido ad adempiere alle disposizioni della presente ordinanza e in caso di inadempimento ciascuno dei trasgressori verrà sottoposto alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso;
RAMMENTA ALTRESI’
Che, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, ciascun custode è responsabile dei danni cagionati dai beni detenuti o custoditi, salvo prova del caso fortuito.
DEMANDA
Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Carabinieri e alla Polizia Locale l’incarico di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza e dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.
Il Sindaco
Dott. Gianfranco Soletta
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)

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