Modulistica IMU 2018

Si ricorda che entro il 16 GIUGNO 2018  dovrà essere versato l'acconto IMU.

Non dovrà essere versata la TASI, le cui aliquote per l'anno 2018 sono state azzerate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27.03.2018.

Cliccando su www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=L158 è possibile calcolare gli importi da versare, stampare il modello F24 e consultare il Regolamento e le Delibere di approvazione delle aliquote.

 
Si informa, inoltre, che per l'anno 2018:

1.      Gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta non sono più assimilati all’abitazione principale, pertanto non si potrà più beneficiare dell’esenzione. È stata, invece, introdotta la riduzione del 50% della base imponibile. Per poter usufruire della riduzione, dovranno essere rispettate particolari condizioni: a) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, devono essere concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; b) il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale; c) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello steso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione è applicabile anche se il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato d’uso, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; d) il possesso di tali requisiti deve essere attestato nella dichiarazione IMU che dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a pena di decadenza.

2.      Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l’IMU è ridotta del 25 per cento.

 

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